Sez. 3, Sentenza n. 13151 del 02/02/2005 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 231828 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Fatto commesso nel territorio italiano - Individuazione - Fattispecie in tema di frode in commercio, nel caso di consegna della merce al vettore per la spedizione all'estero - Condotta iniziata in Italia.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE
In base al dettato dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione od omissione che lo costituisce è ivi avvenuta, in tutto od in parte, ovvero si è verificato nel territorio italiano l'evento che è conseguenza dell'azione od omissione; pertanto, la condotta del reato di frode in commercio che abbia avuto inizio in Italia, con la consegna della merce da parte dell'imputato al vettore per la spedizione agli acquirenti, in territorio estero, radica la giurisdizione del giudice italiano.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)