Sez. U, Sentenza n. 6475 del 29/11/1988 (Rv. 460794 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - ROTTURA DI UNA CONDOTTA DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - RISTORO DEI DANNI AI PRIVATI - IMPOSIZIONE ALL'ENTE DI DETERMINATI LAVORI - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - ROTTURA DI UNA CONDOTTA DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - RISTORO DEI DANNI AI PRIVATI - IMPOSIZIONE ALL'ENTE DI DETERMINATI LAVORI - AMMISSIBILITÀ.*
In relazione a controversia davanti al giudice ordinario, promossa dal privato contro l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per il ristoro dei danni provocati dalla rottura di una condotta, rientra nelle attribuzioni di detto giudice l'adozione di provvedimenti urgenti, con l'imposizione all'ente di determinati lavori idonei ad evitare il verificarsi di ulteriori danni e pericoli alla stessa incolumità delle persone, atteso che tali provvedimenti esulano dal divieto di condanna dell'amministrazione medesima ad un "facere", di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.. (V 4566/86, mass n 447304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)