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Sez. U, Sentenza n. 4566 del 15/07/1986 (Rv. 447304 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447304-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Le azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione al danno che possa derivare al bene privato da un'opera pubblica, devono ritenersi proponibili quando la situazione di pericolo non nasca dall'opera in sè, ma dalle sue modalità di esecuzione, in violazione delle regole poste dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui (nella specie, appoggio di costruzione ad un muro pericolante), atteso che, in tale ipotesi, l'intervento richiesto al giudice ordinario riguarda un'attività meramente materiale dell'amministrazione, senza interferire nella sfera dei suoi poteri pubblicistici. (V 2322/80, mass n 406009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)