Sez. L, Sentenza n. 702 del 27/01/1988 (Rv. 457145 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - SULLE PRESTAZIONI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI CORRISPOSTE IN RITARDO - DECORRENZA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - SULLE PRESTAZIONI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI CORRISPOSTE IN RITARDO - DECORRENZA.*
Ai fini della configurabilità della mora dell'ente previdenziale in ordine alla corresponsione della prestazione da esso dovuta (nella specie, indennità premio di servizio), può farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (secondo cui la richiesta di prestazione all'istituto assicuratore S'intende respinta quando siano trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato), nel senso che tale norma, incidendo proprio sui tempi di liquidazione della prestazione, vale a costituire automaticamente in mora l'ente (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) allo scadere dei centoventi giorni dalla richiesta dell'assicurato, con l'effetto conseguente di far decorrere da tale data gli interessi moratori sul suo credito, pur in Mancanza dell'emissione del mandato di pagamento. (Conf 9539/87, mass n 456619; (Conf 7000/87, mass n 455176; (Conf 2907/86, mass n 454591; (Conf 5027/86, mass n 447688).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)