diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7000 del 21/08/1987 (Rv. 455176 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - MORA DELL'ENTE PREVIDENZIALE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE DA ESSO DOVUTA - ISTITUTO DEL SILENZIO- RIFIUTO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455176-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - MORA DELL'ENTE PREVIDENZIALE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE DA ESSO DOVUTA - ISTITUTO DEL SILENZIO- RIFIUTO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Ai fini della configurabilità della mora dell'ente previdenziale in ordine alla corresponsione della prestazione da esso dovuta, può farsi riferimento all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 sulla formazione del silenzio-rifiuto, nel senso che, allo scadere del centoventesimo giorno dalla data di presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato, l'istituto stesso è costituito automaticamente in mora (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.) ed è conseguentemente obbligato alla corresponsione degli interessi moratori ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno. (Conf 5027/86, mass n 447688; (Conf 3244/86, mass n 446244; (Conf 3188/86, mass n 446189; (Conf 3185/86, mass n 446182; (Conf 2907/86, mass n 445934).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)