Sez. 1, Sentenza n. 10850 del 17/12/1994 (Rv. 489267 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Dichiarazione del contribuente - Percentuale di ricarico inferiore a quella media del settore - Presunzione di falsità o infedeltà della dichiarazione - Esclusione - Accertamento induttivo ex art. 55 DPR n. 633 del 1972 - Possibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di IVA, è illegittima la rettifica induttiva del volume di affari dichiarato dal contribuente sulla sola base della constatazione che la percentuale di ricarico (cioè di valore aggiunto) dichiarata è notevolmente inferiore a quella media riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari. Infatti, anche se l'art. 54 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 consente di desumere la falsità o infedeltà delle scritture contabili (presupposto del potere di accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55 secondo comma, n. 3 del DPR n. 633 del 1972 sopracitato, quando queste sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente) "sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti", i valori percentuali medi del settore non sono idonei a far presumere l'inattendibilità delle scritture e l'infedeltà della dichiarazione, non costituendo un fatto storicamente provato dal quale argomentare con giudizio critico quello ignoto, ma soltanto il risultato della estrapolazione statistica di una pluralità di dati che fissa una regola d'esperienza, senza che il richiamo a tale regola comporti un'inversione dell'onere della prova, addossando così al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)