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Sez. 5, Sentenza n. 1326 del 22/01/2007 (Rv. 596515 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Rettifica analitica e accertamento induttivo - Condizioni - Distinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596515-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In materia di IVA, l'ufficio può procedere a rettifica, in base all'art. 54, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice", quando "risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati", limitandosi, in tal caso, ad accertare, fra l'altro, la maggiore imposta dovuta in base agli elementi acquisiti. Dal mancato esercizio del potere di accertamento induttivo, disciplinato dal successivo art. 55, infatti, non può legittimamente inferirsi la conclusione della completa regolarità della contabilità aziendale e, quindi, della mancanza di motivazione della rettifica operata, atteso che non ogni irregolarità contabile riscontrata impone l'avvio della procedura di accertamento induttivo, ma soltanto quelle consistenti nell'omessa fatturazione "per una parte rilevante delle operazioni" (art. 55, secondo comma, numero 2), o in omissioni ed inesattezze "così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente" nella sua interezza (secondo comma, numero 3).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)