Sez. 5, Sentenza n. 23763 del 20/11/2015 (Rv. 637650 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Omessa indicazione in fattura del codice identificativo del cessionaro - Omessa inclusione dell'operazione nell'elenco riepilogativo Istat (Intrastat) - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema d'IVA, ai fini della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, non assumono rilievo né l'omessa attribuzione al cessionario del codice identificativo né l'omessa annotazione nell'elenco riepilogativo Istat (Intrastat), atteso che la mancanza di tali adempimenti non fa venir meno la possibilità d'inquadrare l'operazione a favore di operatori comunitari, laddove sia dimostrato che la stessa abbia avuto effettivamente luogo e che il destinatario di essa sia un operatore comunitario, incorrendosi, altrimenti, nel divieto di doppia imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 com. 1, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)