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Sez. 5, Sentenza n. 16756 del 09/08/2016 (Rv. 641065 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Condizioni - Indicazione di codice identificativo cessato - Conseguenze - Irrilevanza della mera irregolarità formale - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641065-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI

In tema d'IVA, riguardo alle cessioni intracomunitarie, l'omessa indicazione in fattura del codice identificativo del corrispondente comunitario ovvero l'indicazione di un codice identificativo errato non compromette la fruibilità del regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, quando la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d'imposta nello Stato d'appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)