Sez. U, Sentenza n. 11541 del 23/11/1993 (Rv. 484440 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Associazione degli ordini professionali - Natura - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
La natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata. Pertanto, la controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Associazione degli Ordini Professionali (Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione dei tribunali di Perugia e di Orvieto, Collegio dei ragionieri della circoscrizione dei tribunali di Perugia e Spoleto, Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro della Provincia di Perugia), avendo tale Associazione (costituita per la gestione di servizi comuni) natura non di ente pubblico ma di associazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)