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Sez. 4, Sentenza n. 5 del 01/07/1987 Ud. (dep. 08/01/1988) Rv. 177320 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - CONCERNENTE LA MANCATA AUDIZIONE DI UN TESTIMONE - OMESSA MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONE SPECIFICA CONGIUNTAMENTE ALLA SENTENZA - NECESSITÀ - DIFETTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177320-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - CONCERNENTE LA MANCATA AUDIZIONE DI UN TESTIMONE - OMESSA MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONE SPECIFICA CONGIUNTAMENTE ALLA SENTENZA - NECESSITÀ - DIFETTO - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso contro una sentenza di appello per omessa motivazione di un'ordinanza dibattimentale se, unitamente alla sentenza, non sia stata impugnata anche l'ordinanza. (il principio è stato affermato in relazione all'asserita Mancanza di motivazione di un'ordinanza con la quale il giudice d'appello aveva disposto per la non audizione di un teste non comparso). (V mass n 133246; (Conf mass n 157265; (Conf mass n 104682).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 452 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)