Sez. 5, Sentenza n. 549 del 17/03/1967 Ud. (dep. 21/06/1967) Rv. 104682 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA EMESSA NEL GIUDIZIO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - DIFETTO - CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - FATTISPECIE IN TEMA DI REIEZIONE DI ISTANZA DI RINVIO DEL DIBATTIMENTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA EMESSA NEL GIUDIZIO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - DIFETTO - CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - FATTISPECIE IN TEMA DI REIEZIONE DI ISTANZA DI RINVIO DEL DIBATTIMENTO.*
E inammissibile il ricorso contro una sentenza di appello, per il motivo della mancata motivazione di una ordinanza dibattimentale, se, unitamente alla sentenza, non sia stata anche impugnata l'ordinanza. (nella specie, trattavasi di ordinanza con la quale il giudice di appello, senza alcuna motivazione, aveva, all'inizio del dibattimento di secondo grado, respinto una istanza di rinvio del processo, avanzata dalla difesa per la eventuale riunione con il procedimento in esame di altro procedimento gia definito in primo grado, ma gravato pure di appello dinanzi allo stesso giudice).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)