Sez. 3 - , Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022 (Rv. 664841 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Giudizio di appello - Sostituzione del giudice - Inosservanza degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
Nel giudizio d'appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore
tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza. (La S.C. ha affermato detto principio in una fattispecie in cui, all'udienza in cui il collegio aveva trattenuto la causa in decisione, il giudice relatore era stato definitivamente sostituito da un giudice ausiliario, in forza di un provvedimento apposto a margine del verbale di udienza, privo della sottoscrizione del presidente, del numero cronologico e della data e senza preventiva comunicazione alle parti).
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)