Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 08/02/2007 (Rv. 595794 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Violazione degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e perciò non è riscontrabile nell'ipotesi in cui si verifichi una sostituzione fra giudici di pari funzione e competenza appartenenti al medesimo ufficio. Nè rileva che la sostituzione (nella specie, relativa a giudice dell'esecuzione) sia avvenuta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. stesso codice, perchè tale violazione costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)