Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018 (Rv. 648881 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Opposizione agli atti esecutivi - Decreto ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Conoscenza di fatto - Decorso termine per l’opposizione - Rilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
In materia di espropriazione immobiliare, l'opposizione agli atti esecutivi con la quale l'aggiudicatario deduca la nullità del decreto di condanna ai sensi degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. in ragione della mancata comunicazione, nelle forme prescritte, del decreto, ad esso presupposto, con il quale sia stata dichiarata la propria decadenza dall'aggiudicazione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento (nella specie l'atto di precetto fondato sul decreto di condanna), è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e la medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)