Sez. 3 - , Sentenza n. 32136 del 10/12/2019 (Rv. 656506 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO | Proroga del termine per il versamento del prezzo - Onere di proporre opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine dal decreto di trasferimento - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)