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Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 09/05/1995 Cc. (dep. 05/06/1995) Rv. 201469 - 01

Armi - Materie esplodenti | Materie non micidiali se isolatamente considerate - Connotazione di micidialità in particolari circostanze - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201469-01

Armi - Materie esplodenti

Anche i giocattoli pirici o altre materie esplodenti non micidiali, se singolarmente considerati, possono, in particolari circostanze, acquistare i requisiti della micidialità e della pericolosità per la pubblica incolumità, allorché dalla loro concentrazione in un determinato posto o nella disponibilità di un singolo soggetto deriva un'oggettiva potenzialità di pericolo per persone o cose, tale che detti oggetti o materiali possono, considerati nel loro insieme, qualificarsi micidiali. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se esente da vizi logici o da errori di diritto. (Fattispecie relativa alla detenzione di rilevante quantità, in unico posto, di polvere da sparo, polvere nera, giochi pirici vari, esplosivi di vario genere, bombe-carta, materiale per il loro confezionamento, in cui è stata ritenuta del tutto irrilevante la circostanza che il detentore fosse munito dell'autorizzazione per l'esercizio di accensione di fuochi artificiali, il c.d. patentino di fuochista).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 47, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 82 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)