Sez. 1, Sentenza n. 12100 del 18/10/2000 Ud. (dep. 23/11/2000) Rv. 217348 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Reato previsto dall'art. 10 l. n. 497 del 1974 - Requisito della "micidialità" - Portata - Riferimento non solo alle caratteristiche qualitative ma anche a quelle quantitative del materiale esplodente - Necessità - Fattispecie.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
In tema di fabbricazione e commercio di materie esplodenti, l'elemento della micidialità, che distingue la fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 da quella di cui all'art. 678 cod. pen., può derivare anche dalla concentrazione in grande quantità, in un unico posto, di materiali che, singolarmente considerati, non possiedono tale caratteristica. (Fattispecie relativa al deposito di circa 50 quintali di fuochi di artificio di vario tipo in un unico capannone).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)