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Sez. 2, Sentenza n. 12281 del 16/11/1992 (Rv. 479567 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere | Spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni - Criteri legali di ripartizione contenuti in una delibera approvata da tutti i condomini - Derogabilità.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479567-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere

La disciplina legale di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni è, in linea di principio, derogabile, ai sensi degli artt. 1123 e 1138 cod. civ., con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione che modifichi i criteri legali di ripartizione delle predette spese contenuta in una delibera approvata da tutti i condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)