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Sez. 3, Sentenza n. 8502 del 28/05/2003 (Rv. 563663 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Indennizzo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61 del 1989 - Controversia relativa - Competenza per materia del pretore - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563663-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

Nel vigore dell'art. 43 della legge n. 392 del 1978 (applicabile ai giudizi promossi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, ancorché da quest'ultima legge espressamente abrogato), la controversia concernente la c.d. indennità di occupazione dovuta dal conduttore, ai sensi degli artt. 1591 cod. civ. e 7, comma secondo, del D.L. n.551 del 1988 (convertito in legge n. 61 del 1989) per la protratta occupazione dell'immobile locato dopo la scadenza contrattuale non rientra nella competenza per materia del pretore, non trattandosi di controversia attinente alla determinazione, all'aggiornamento o all'adeguamento del canone locativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)