Sez. U, Sentenza n. 747 del 25/10/1999 (Rv. 530762 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Indennizzo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61 del 1989 - Controversia relativa - Competenza per materia del Pretore - Esclusione - Competenza per valore - Fondamento.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Nel vigore dell'articolo 43 della legge n. 392 del 1978, deve essere determinata in base al criterio del valore la competenza a conoscere delle controversie aventi ad oggetto l'indennizzo, previsto dall'articolo 7 della legge n. 61 del 1989, per il periodo di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti alle attività di cui all'articolo 27 della legge n. 392 del 1978; infatti, nel sistema previgente all'entrata in vigore delle leggi n. 353 del 1990 e n. 51 del 1998, risultano attribuite alla cognizione del giudice individuato secondo le ordinarie regole della competenza per valore le cause non tassativamente attribuite alla competenza per materia del pretore e la domanda di pagamento proposta ai sensi dell'articolo 7 citato - ai sensi del quale, in una fase successiva alla cessazione del rapporto, per il calcolo dell'indennizzo viene assunto dal legislatore un multiplo (100 per cento) del canone ormai non più disputato - non involge una controversia sulla determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone devoluta alla competenza per materia del pretore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)