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Sez. 5, Sentenza n. 9802 del 05/07/2002 (Rv. 555561 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Presentazione - Prova - Soggetto onerato - Contribuente - Onere di esibizione dell'Amministrazione tributaria - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555561-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Grava sul contribuente, e non sull'amministrazione finanziaria, in presenza di un diritto di credito di quest'ultima al tributo, l'onere di dimostrare che la situazione o la pendenza tributaria sono state definite con l'adempimento delle prescrizioni previste dalla legge sul condono, non potendosi, per converso, ritenere l'Amministrazione tenuta all'esibizione di atti in suo possesso se prima il contribuente non dimostri l'effettiva esistenza dell'atto da lui invocato a fondamento della propria difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)