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Sez. 5, Sentenza n. 5846 del 13/04/2012 (Rv. 622096 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Adempimento delle condizioni previste dalla legge per l'efficacia del condono - Prova - Soggetto onerato - Contribuente - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622096-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di avviso di accertamento, grava sul contribuente, a fronte del diritto di credito dell'Amministrazione al tributo, fondato sull'allegazione di un maggior imponibile, l'onere di dimostrare che la situazione o la pendenza tributaria siano state definite con l'adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla legge sul condono. Ne consegue che, se l'avviso di accertamento รจ congruamente motivato con riferimento ai dati sui quali la pretesa fiscale si fonda e reca la specifica allegazione dell'inefficacia del condono, non sussiste per l'Amministrazione alcuna preclusione a far valere in giudizio ulteriori questioni relative all'inefficacia del condono, non espressamente dedotte nell'atto impositivo, trattandosi di mere difese.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)