Sez. 1, Sentenza n. 8388 del 24/08/1998 (Rv. 518312 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Proposizione - Con comparsa di costituzione presentata alla prima udienza - Nel vigore dell'art. 343, vecchio testo, cod. proc. civ. - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
Alla data del 9 febbraio 1993 era ancora in vigore l'art. 343 del codice di rito nella formulazione precedente a quella di cui alla modifica apportata ex art. 51 della legge 359/90, poiché il nuovo testo del detto articolo trovava applicazione a partire dal 2 gennaio 1994, secondo quanto stabilito, alla detta data del 9 febbraio 1993, dall'art. 5 della legge 477/92 (la entrata in vigore del nuovo testo della norma è stata, in seguito, definitivamente fissata al 30 aprile 1995 dalle leggi 673/94 e 534/95), con conseguente legittimità dell'appello incidentale proposto nella comparsa di costituzione presentata alla prima udienza, e non già all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 343, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 51, Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)