Sez. 2, Sentenza n. 3688 del 29/03/1995 (Rv. 491473 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Costituzione in cancelleria dell'appellante incidentale avvenuta nello stesso giorno fissato per l'udienza di prima comparizione - Accettazione da parte del cancelliere del fascicolo di parte senza alcuna annotazione di irregolarità - Mancata comparizione dell'appellante incidentale all'udienza - Tempestività dell'appello incidentale - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE
Nella ipotesi in cui l'appellante incidentale si sia costituito in cancelleria nello stesso giorno fissato per la udienza di prima comparizione senza comparire alla udienza e il fascicolo di parte sia stato accettato dal cancelliere senza la annotazione di alcun rilievo formale - il che fa presumere la regolarità degli atti depositati e quindi la regolare costituzione della parte, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali - la proposizione dell'appello incidentale va ritenuta tempestiva, atteso che la questione dell'anteriorità o meno della costituzione in cancelleria rispetto alla prima udienza va risolta nel senso della anteriorità della costituzione, in coerenza con la norma dell'art. 343 cod. proc. civ., che prevede la costituzione in cancelleria e la prima udienza quale termine ultimo per proporre, a pena di decadenza, l'eventuale appello incidentale, ed essendo contrario alla logica prima ancora che al diritto supporre che la parte, che ben poteva comparire alla prima udienza, non sia in questa comparsa e si sia poi costituita udienza, non sia comparsa e si sia poi costituita in cancelleria, quando si era già verificato l'effetto preclusivo per la proposizione dell'appello incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)