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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10513 del 03/05/2018 (Rv. 648438 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI | - Curatore fallimento – Coadiutore – Subordinazione al curatore – Conseguenza in tema di responsabilità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648438-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI

Il coadiutore della curatela fallimentare, nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 32 legge fall, svolge prestazioni d'opera integrative dell'attività del curatore, in posizione subordinata rispetto a tale organo della procedura concorsuale; il curatore, pertanto, risponde a titolo di "culpa in vigilando" degli eventuali errori commessi dal coadiutore nell'espletamento delle attività affidategli. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità della curatela per il mancato assolvimento da parte del tecnico incaricato della redazione dell'inventario degli obblighi di comunicazione in materia ambientale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1218, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)