Sez. 5 - , Ordinanza n. 19381 del 20/07/2018 (Rv. 650050 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Trasmissione tardiva della dichiarazione dei redditi in via telematica - Violazione formale non punibile - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative tributarie, non ha carattere di violazione formale non punibile quella afferente la tardiva trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti da parte del professionista incaricato poiché il rispetto dei relativi termini, da un lato, si correla all'esigenza di permettere un efficace controllo su tali dichiarazioni, in conformità tanto al principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione quanto ai principi dell'equilibrio del bilancio e della capacità contributiva, essendo volto ad evitare errori nella quantificazione delle imposte dovute.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Costituzione art. 81, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)