Sez. L, Sentenza n. 4874 del 11/03/2015 (Rv. 634788 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento - Indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 ("ratione temporis" vigente) - Scelta del lavoratore per la prosecuzione del rapporto di lavoro - Successiva riforma della sentenza di primo grado - Effetti espansivi sull'opzione del lavoratore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, e antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., sicché la scelta del lavoratore, in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all'indennità sostitutiva e riprendere il lavoro ha carattere irreversibile, consumando in via definitiva il diritto di opzione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)