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Sez. U, Sentenza n. 18353 del 27/08/2014 (Rv. 631789 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro - Effetti - Estinzione immediata del rapporto di lavoro - Decorrenza - Dalla comunicazione al datore di lavoro - Conseguenze - Cessazione dell'obbligo retributivo - Inadempimento nel pagamento dell'indennità - Disciplina della "mora debendi" ex art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità - Prova del danno ulteriore - Ammissibilità - Onere del lavoratore.
Stato
decisa il 2014-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631789-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello, applicabile "ratione temporis", previsto dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92), opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della "mora debendi" in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286, Cod. Civ. art. 1287, Cod. Civ. art. 1288, Cod. Civ. art. 1289, Cod. Civ. art. 1290, Cod. Civ. art. 1291, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)