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Sez. 3, Sentenza n. 2015 del 21/06/1972 (Rv. 359156 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITA DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE - SOCIETA DI FATTO - DEBITI SOCIALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI IN VIA SUSSIDIARIA - ESCUSSIONE PREVENTIVA DELLA SOCIETA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - SPECIFICA RICHIESTA DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359156-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITA DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE - SOCIETA DI FATTO - DEBITI SOCIALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI IN VIA SUSSIDIARIA - ESCUSSIONE PREVENTIVA DELLA SOCIETA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - SPECIFICA RICHIESTA DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA.*

Secondo le Disposizioni previste per la societa semplice (artt 2267 e 2268 cod civ) applicabili anche alla societa in nome collettivo di fatto, i soci sono solidalmente responsabili, in via sussidiaria, per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali e pertanto il creditore puo chiedere nei confronti di ciascun socio l'accertamento e l'adempimento dell'intera prestazione, senza necessita di convenire la societa, salvo che il socio, richiesto del pagamento dei debiti sociali, non eccepisca, anche se la societa si trovi in liquidazione, il beneficio dell'esenzione preventiva del patrimonio sociale. (V 1701'70 mass n 347645).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)