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Sez. 3, Sentenza n. 2731 del 26/11/1999 Ud. (dep. 07/03/2000) Rv. 215763 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Fanghi di perforazione da attività petrolifera - Natura di rifiuti pericolosi - Esclusione - Natura di rifiuti speciali - Ragione.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215763-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

I fanghi di perforazione provenienti da attività petrolifere costituiscono rifiuti anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Gli stessi non rientrano tra i rifiuti pericolosi, ma tra i rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.Lgs. Infatti la lett. c) del terzo comma dell'art. 7 dispone che sono rifiuti speciali i rifiuti da lavorazioni industriali, e non può esservi dubbio che i fanghi di perforazione rientrino nella categoria dei rifiuti da lavorazioni industriali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)