diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19125 del 09/04/2001 Cc. (dep. 11/05/2001) Rv. 218936 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuto - Definizione - Fanghi compressi - Natura di rifiuto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218936-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento di rifiuti, la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale all'abbandono non rilevando l'eventuale riutilizzazione né la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto, sicché quando il residuo abbia il suddetto carattere, ogni successiva fase di smaltimento rientra nella disciplina del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e, dopo la sua abrogazione, in quella del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22. Costituiscono, pertanto, rifiuti e non materia prima secondaria i fanghi compressi provenienti dall'esaurimento del ciclo produttivo e destinati al parziale riutilizzo mediante processi chimici da eseguire presso altro stabilimento industriale.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., DPR 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)