Sez. 4 - , Sentenza n. 5076 del 18/12/2018 Cc. (dep. 01/02/2019) Rv. 275572 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - Tassatività delle formule di proscioglimento - Sussistenza - Sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità - Rilevanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, fuori dalle ipotesi di ingiustizia formale del titolo, disciplinate dal comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento tassativamente previste dal comma 1 della citata norma, con la conseguenza che deve escludersi il diritto alla riparazione in caso di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)