Sez. 4, Sentenza n. 12784 del 26/02/2003 Cc. (dep. 10/03/2003) Rv. 223822 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Tassatività delle formule di proscioglimento - Sussistenza - Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento previste dal primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. e detto principio di tassatività opera anche nel caso previsto dal terzo comma dello stesso articolo che ha esteso il diritto alla riparazione anche per le sentenze di non luogo a procedere. Pertanto, deve escludersi il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora sia stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore, in quanto non espressamente prevista e tenuto conto che tale delibazione postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 3 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)