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Sez. 1, Sentenza n. 19230 del 04/09/2009 (Rv. 610421 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Successione di curatori - Liquidazione del compenso al curatore fallimentare - Criteri - Artt. 1 e 2 del d.m. n. 570 del 1992 - Applicabilità "ratione temporis" - Conseguenze - Generico riferimento all'attivo complessivamente realizzato - Carenza assoluta di motivazione - Configurabilità - Ricorso straordinario ex art.111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610421-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

È affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell'attivo realizzato, senza precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all'interno dei valori così identificati, l'esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui agli artt. 1 e 2 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570 (applicabile nella specie "ratione temporis"), i quali, anticipando il criterio di proporzionalità successivamente introdotto nell'art. 39 della legge fall. dall'art. 37 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, mirano a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo casualmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 135 com. 4, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 22/07/1992 num. 570 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 22/07/1992 num. 570 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)