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Sez. 2, Sentenza n. 2210 del 30/01/2008 (Rv. 601702 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione del compenso del curatore fallimentare - Specifica motivazione - Necessità - Difetto - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601702-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

La liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (il d.m. 28 luglio 1992 n. 570), risultando altrimenti il decreto di liquidazione nullo. (Nella specie, contenendo il decreto di liquidazione solo un riferimento all'esame dell'istanza depositata dal curatore e alla mancata corresponsione di acconti, la S.C. lo ha cassato con rinvio in quanto privo di motivazione sui criteri in concreto adottati per la liquidazione del compenso).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)