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Sez. 1, Sentenza n. 3596 del 13/11/1974 (Rv. 372109 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO DELL'AZIENDA COMMERCIALE GESTITA NELL'IMMOBILE ESPROPRIATO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372109-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO DELL'AZIENDA COMMERCIALE GESTITA NELL'IMMOBILE ESPROPRIATO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 39 della legge 25 giugno 1865 n 2359, l'indennita di espropriazione deve essere commisurata soltanto al valore venale dell'immobile soggetto all'esproprio, con esclusione di ogni altro pregiudizio a carattere personale ed indiretto subito dall'espropriato e, pertanto, non puo comprendere anche un compenso per la perdita dell'avviamento di un'azienda commerciale eventualmente istallata e gestita dal proprietario nel suddetto immobile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)