Sez. 1, Sentenza n. 27801 del 16/12/2005 (Rv. 586160 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Aree edificabili - Diminuzione di valore del residuo - Pretese relative a utilizzazioni agricole o a perdite aziendali - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
Ai fini della determinazione dell'indennità, nell'ipotesi di espropriazione parziale, il termine di riferimento dell'indennità unitaria, che comprende l'eventuale diminuzione di valore del residuo, è rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, conseguendone che, ove si sia applicato il criterio delle aree edificabili, non può tenersi conto di variabili proprie delle aree agricole, quali la diminuzione di valore delle piante, connessa al loro deperimento per il trasferimento in altro terreno, e del pregiudizio lamentato per non poter svolgere mediante l'uso dell'immobile nella precedente consistenza la propria precedente attività commerciale o industriale (nella specie: florovivaistica), anche perché l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore, né comporta l'acquisizione all'espropriante dell'azienda e delle attrezzature.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)