Sez. 3, Ordinanza n. 2842 del 25/02/2003 (Rv. 560701 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE | Soppressione dell'ufficio del pretore (D.Lgs. 19/2/1998 n. 51, art. 132) - Abrogazione dell'art. 8 cod. proc. civ. (art. 49 D.Lgs. cit.) - Conseguenze - Competenza del Tribunale "ratione materiae" - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE
A seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 49 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e l'istituzione del giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al pretore, e cioè "ratione materiae".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 49, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)