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Sez. 3, Sentenza n. 2294 del 01/03/2000 (Rv. 534513 - 01)

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Giudice unico di tribunale - Regolamento di competenza in materia locatizia - Causa pendente innanzi al tribunale - Giudice di rinvio - Tribunale.
Stato
decisa il 2000-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534513-01

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 51 del 1998, che ha soppresso l'ufficio del pretore disponendo che i procedimenti pendenti innanzi allo stesso proseguono davanti al tribunale ad eccezione di quelli che alla data di entrata in vigore della legge (2 giugno 1999) si trovano nella fase decisoria (per il cui esaurimento soltanto continua a funzionare l'ufficio pretorile), in sede di regolamento di competenza deve dichiararsi la competenza del tribunale a conoscere le cause che a quella data risultavano pendenti innanzi a detto ufficio, seppur rientranti nella competenza pretorile ai sensi dell'articolo 8 cod.proc.civ. (nella specie controversia relativa ad un rapporto di locazione).

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1998 num. 51 art. 1, Legge 16/06/1998 num. 188, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)