Sez. 3, Sentenza n. 591 del 19/01/1995 (Rv. 489761 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Assicuratore - Limiti di massimale - Mancata prova - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
L'assicuratore della responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ha l'onere, nei confronti del danneggiato, di provare gli asseriti limiti di massimale e, in caso di esito negativo della prova, il giudice deve trarre le conseguenze del caso, e quindi nella sentenza non può fare riferimento a limiti di massimale genericamente indicati ovvero, ove sia in questione una domanda dell'assicuratore di restituzione di somme pretesamente da lui versate oltre il dovuto, pronunciare una condanna in forma eventuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1964 num. 990 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)