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Sez. 3, Sentenza n. 18656 del 05/12/2003 (Rv. 568705 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Assicurazione obbligatoria per la R.C.A. - Limite del massimale - Onere probatorio - A carico dell'assicuratore - Contenuto.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568705-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

L'assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che voglia contenere l'obbligazione di risarcimento nei limiti del massimale di polizza ha l'onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)