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Sez. L, Sentenza n. 4249 del 01/03/2005 (Rv. 580663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Art. 21 legge n. 264 del 1949 - Comunicazione all'ufficio competente entro cinque giorni, dei nominativi dei lavoratori cessati dal servizio - Decorrenza - Dal compimento del periodo di preavviso.
Stato
decisa il 2005-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

L'art.21 della legge 29 aprile 1949, n.264, (applicabile nella specie ratione temporis), nella parte in cui prescrive la comunicazione all'ufficio competente, entro cinque giorni, dei nominativi dei lavoratori per i quali, per qualunque motivo, "sia cessato il rapporto di lavoro", deve essere inteso nel senso che nel caso di licenziamento con preavviso, quando non siano intervenuti fra le parti accordi circa una cessazione anticipata del rapporto, il termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare la menzionata comunicazione decorre dal compimento del periodo di preavviso.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)