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Sez. T, Ordinanza n. 31482 del 07/12/2024 (Rv. 673124-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricato non iscritto in catasto - Criteri alternativi - Iscrizione dell'immobile in catasto - Soggezione all'imposta - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673124-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non è ancora iscritto al catasto, atteso che tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.

Decreto Legisl. 30/12/1993 num. 504 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)