Sez. 5, Sentenza n. 14673 del 23/06/2006 (Rv. 591774 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugl'immobili (ICI) - Presupposto - Possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati - Nozione di fabbricato - Coincidenza con quella di cui al r.d.l. n. 652 del 1939.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili, gli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo, lettera a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, individuando quale presupposto dell'imposta il possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, e definendo il fabbricato come unità immobiliare iscritta o che dev'essere iscritta nel catasto edilizio urbano, dettano una nozione di immobile urbano assoggettato ad imposta che coincide sostanzialmente con quella di immobile suscettibile di accatastamento, ai sensi degli artt. 1, 4, 5 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 1, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)