Sez. L, Sentenza n. 24828 del 09/12/2015 (Rv. 637995 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Delega limitata ad una singola fase - Legittimità - Limiti - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la delega da parte del dirigente dell'ufficio competente ad altro dirigente dell'ufficio, anche per una specifica fase, è ammissibile e legittima in quanto rientrante nei poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali in forza dell'art. 17, comma 1, lett. C), del d.lgs. n. 165 del 2001, ed è coerente con i limiti dell'istituto la circostanza che, una volta esaurita l'attività delegata, l'esercizio del potere disciplinare ritorni al delegante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)