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Sez. L, Sentenza n. 11632 del 07/06/2016 (Rv. 640005 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Ufficio per i procedimenti disciplinari - Competenza - Ambito - Interferenza di organi esterni - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640005-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte dall'ufficio per i procedimenti disciplinari, competente anche all'irrogazione delle sanzioni, salvo quelle comprese fra il rimprovero scritto e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a dieci giorni, ma l'interferenza di organi esterni determina l'illegittimità del procedimento, e la nullità della relativa sanzione, solo qualora si sia tradotta in una compartecipazione sostitutiva e non meramente additiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)