Sez. 2, Sentenza n. 108 del 18/01/1969 (Rv. 337987 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - FUNZIONE DEL RISARCIMENTO - IMPOSSIBILITA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - RISARCIMENTO EQUIVALENTE - NATURA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - FUNZIONE DEL RISARCIMENTO - IMPOSSIBILITA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - RISARCIMENTO EQUIVALENTE - NATURA.*
Il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale consiste nel mettere il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'obbligazione fosse stata esattamente adempiuta, con la conseguenza che, ove non sia possibile la reintegrazione in Forma specifica, deve essenzialmente garantirsi al danneggiato la corresponsione dello equivalente pecuniario della res, o tantundem, che ne costituisce il sostitutivo legale sussidiario. (V 851-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)