Sez. 3, Sentenza n. 2145 del 16/06/1969 (Rv. 341450 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - ESTENSIONE - EQUIVALENZA DELLA SOMMA LIQUIDATA ALL'EFFETTIVO VALORE DELL'UTILITA PERDUTA - NECESSITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - ESTENSIONE - EQUIVALENZA DELLA SOMMA LIQUIDATA ALL'EFFETTIVO VALORE DELL'UTILITA PERDUTA - NECESSITA.*
Il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale comprende sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, al fine di ristabilire l'equilibrio economico turbato, restituendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito (inadempienze) non si fosse verificato, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all'effettivo valore dell'utilita perduta. (V. 108-69, massima n. 337987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)