diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1306 del 15/03/1989 (Rv. 462161 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - DECORRENZA DALL'EVENTO DANNOSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462161-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - DECORRENZA DALL'EVENTO DANNOSO - CONDIZIONI.*

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e non da quello in cui è stato posto in essere l'atto illecito, se l'evento non è stato immediatamente conseguente a quest'ultimo. (Conf 3161/75, mass n 377261; (Conf 3692/74, mass n 372216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)